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26 Aprile, 2024

Sant’Anastasia: divieto di movida dopo le 24



 

Sant’aOrdinanza del Sindaco Raffaele Abete, per contrastare il degrado urbano, la sicurezza e la salute pubblica, che vieta il consumo di alcol dopo le 24, e sempre alle 24 il divieto di produrre musica. Di seguito l’ordinanza completa.

Misure volte a contrastare il degrado urbano, a tutela delle esigenze di sicurezza urbana e di salute pubblica.

 

 

 



 IL SINDACO

Premesso:

– che le dinamiche delle relazioni sociali, commerciali e culturali, tradizionalmente incardinate nel contesto urbano, stanno assumendo, negli ultimi tempi, rilevanza i fenomeni di animazione e partecipazione alla vita dei luoghi pubblici che, tradizionalmente, vengono indicati con il termine di “movida”;

– che, tuttavia il fenomeno della movida degenera spesso in episodi che compromettono la sicurezza pubblica, l’igiene e la salubrità dei luoghi e degli stessi fruitori con turbamento dell’ambiente, del contesto urbano e della quiete pubblica;

– che, nonostante le misure organizzative predisposte per il contrasto e la prevenzione degli effetti negativi della “movida”, il fenomeno spesso assume caratteristiche incompatibili con i valori propri di una collettività urbana con grave compromissione della incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

– che il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di numerosi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che la rendono fortemente attrattiva, in particolare nelle ore serali e soprattutto nei fine settimana;

– che la connotazione dell’intera area cittadina e la densità del tessuto abitativo fa emergere sensibilmente la necessità di trovare un punto di equilibrio tra le giuste esigenze di quiete ed ordine avanzate dalla popolazione anastasiana, che numerose volte ha manifestato il proprio disappunto per i frequenti disturbi alla quiete pubblica per la presenza di locali che propongono musica ad altissimo volume con assembramenti di ragazzi spesso ubriachi, visti di sovente gareggiare anche con auto e moto, mettendo a repentaglio l’incolumità della collettività, nonchè la presenza di parcheggiatori abusivi che, spesso, assumono atteggiamenti minacciosi nei riguardi dei cittadini;

– che per scoraggiare e fronteggiare in maniera efficace i sopradescritti comportamenti molesti il Comune sta predisponendo un progetto di videosorveglianza integrata del Centro Città  la cui attivazione richiede tempistiche ancora molto lunghe;



Visti:

– l’art.50 comma 5 del d.lvo 267/2000, come novellato dall’art. 8, comma 1, lettera a) della legge n.48 del 2017, in tema di ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco quale rappresentante della comunità locale, per la tutela della vivibilità urbana.

– l’art. 9 l. 447/95, in materia di poteri del Sindaco in tema di ordinanze per la limitazione delle emissioni sonore nocive per la salute pubblica.

– il Codice della strada.

– la Legge 48 del 18/04/2017.

– la Legge 689 del 24/11/1981.

ORDINA

quanto segue:

  • è fatto divieto:

1.1) dalle ore 24.00 alle ore 7.00 di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori in vetro da asporto;

1.2) è’ fatto divieto ad ogni esercizio commerciale di diffondere e propagare, dopo le ore 24:00, all’esterno dei locali di pertinenza, musica, suoni e rumori;

1.3) è vietato l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, anche avvalendosi di altre persone ovvero determinando altri ad esercitare abusivamente le predette attività, ai sensi dell’art. 7, comma 15-bis del codice della strada.

La Polizia Locale dovrà intensificare i controlli nelle aree interessate durante tutto il periodo di vigenza dell’ordinanza, anche attraverso il coinvolgimento dell’Arpac per le emissioni acustiche (art. 14 comma 1 e 2 Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95) e dell’ASL per quanto di competenza.

La Polizia Locale, in collaborazione con le altre forze di polizia, dovrà, altresì, intensificare a partire dalle ore 24:00 la vigilanza sul rispetto delle misure adottate con l’ordinanza in tutte le aree cittadine, e, in particolar modo, in quelle zone dove si sono registrati gli episodi più gravi, attraverso un maggiore controllo nelle ore notturne delle vie di accesso dei ciclomotori.



DISPONE

  1. che i trasgressori alla violazione dei punti da 1.1) a 1.2) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell’art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..
  2. Che i trasgressori della violazione di cui al punto 1.3) sono puniti, ai della presente ordinanza e ai sensi dell’art 7, comma 15bis del Codice della Strada, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.500,00. Se nell’attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II della citata legge, nonché l’allontanamento dal luogo di commissione del fatto. L’ordine di allontanamento è immediatamente trasmesso al questore con contestuale segnalazione ai servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

Chiunque violi le disposizioni di cui al punto 1.2) della presente ordinanze è altresì soggetto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o strumenti di diffusione dei suoni e/o rumori ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l’eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell’art. 20 comma 3 della stessa legge 689/81.

In  aggiunta alla sanzione pecuniaria, a cura dei vari corpi di Polizia della Repubblica e del Comando della Polizia Locale nel caso di recidiva è applicata:

  1. a) la sanzione accessoria della chiusura delle attività da tre a quindici giorni, decorrenti

dal giorno successivo utile dopo l’avvenuta notifica del provvedimento di contestazione della violazione.

  1. b) nel caso di ulteriore recidiva, la sanzione della chiusura è incrementata di giorni sette, che  si sommano algebricamente ai giorni di cui al superiore punto a);
  2. c) per ogni eventuale ulteriore violazione successiva, la sanzione della chiusura è applicata    nella misura complessiva di trenta giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo utile dopo l’avvenuta notifica  del provvedimento di contestazione della violazione.

Il presente provvedimento, dalla durata di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di pubblicazione, è preventivamente comunicato al Prefetto e al Questore di Napoli, ai Corpi di Polizia della Repubblica e della Polizia Locale ed è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Anastasia, nonchè pubblicizzato sul sito istituzionale dell’Ente, trasmesso alle Associazioni di Categoria ed agli organi di informazione locale.

La presente ordinanza è impugnabile nei termini di legge, alternativamente, con ricorso innanzi al TAR della Campania entro i termini previsti dal D. lgs. n° 104 del 2 luglio 2010 ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i 120 giorni.

Sant’Anastasia, 13 giugno 2018

IL SINDACO

Raffaele Abete



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