15.3 C
Napoli
26 Aprile, 2024

Regione Campania ORDINANZA n. 83 :Stop attività dalle 23 alle 5 del mattino



Da pochi minuti è stata firmata un’ ulteriore ordinanza (la n 83 del 22 ottobre 2020) contenente le misure riguardanti lo stop di tutte le attività a partire dalle ore 23 alle ore 5 del mattino.

Va ricordato che non si parla solo di attività commerciali ma della mobilità in generale, vietata nella fascia oraria ad eccezione di comprovate esigenze a carattere di urgenza.

Il coprifuoco consiste nella chiusura di tutte le attività pubbliche e commerciali (tranne le farmacie) e il divieto di spostamenti tra le 23 e le 5 del mattino. Potranno spostarsi solo i trasporti pubblici, le forze dell’ordine i mezzi di soccorso, i taxi che funzioneranno per le emergenze motivate e i privati che potranno validamente motivare la necessità di stare in strada nelle ore del coprifuoco notturno.

Ecco cosa prevede :

 

1. Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020 e comunque fino all’adozione di un prossimo DPCM:

a) è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.

Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30;

b) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lett.a), dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;
c) per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.

2. La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti di cui alla lettera a) sono altresì tenuti ad esibire specifica documentazione (ad es., ricevuta di pagamento, biglietto di ingresso, titoli analoghi) attestante il motivo autocertificato.

3. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

(Olga Vicinanza)



Potrebbe interessarti anche

Ultimi Articoli