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29 Aprile, 2024

Assegno di inclusione: dal 2024 in sostituzione del Reddito di Cittadinanza



Con il Decreto Lavoro a partire dal 1° gennaio 2024 verrà abolito il Reddito di Cittadinanza e verrà sostituito con un nuovo strumento che si chiama Assegno di Inclusione, acronimo ADI, che prevede specifici percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politiche attive del lavoro.

Per ricevere tale beneficio economico, il cittadino richiedente dovrà iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere un Patto di attivazione digitale, che farà in modo che i suoi dati vengano trasmessi ai Centri per l’Impiego, alle Agenzie per il lavoro, e agli Enti autorizzati alle attività di intermediazione allo scopo di favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro.

Requisiti per l’accesso

Per potervi accedere è necessario che il soggetto richiedente sia cittadino dell’Unione Europea, Cittadino di Paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno nell’Unione Europea, o titolare dello status di protezione internazionale, ovvero cittadino italiano.

Dal punto di vista dei requisiti economici si potrà accedere solamente con un ISEE non superiore a 9.360 euro annui e un reddito familiare inferiore a 6.000 euro, moltiplicato per lo specifico parametro della scala di equivalenza.

È esclusa la casa di abitazione dal patrimonio immobiliare, e il resto del patrimonio immobiliare ai fini ISEE del nucleo familiare non potrà superare i 30.000 euro.

Il patrimonio mobiliare come definito ai fini ISEE non dovrà superare invece la soglia di 6.000 euro, che si accresce di 2.000 euro per ciascun componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro.

I componenti del nucleo familiare non devono avere intestati o in uso veicoli con cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 codice civile immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti, né tantomeno navi e imbarcazioni da diporto nonché aeromobili di ogni genere.

È specificato che per poter accedere all’Assegno di Inclusione i soggetti in questione non devono essere sottoposti a misure cautelari, non devono essere disoccupati a seguito di dimissioni volontarie e non devono risiedere in strutture a totale carico pubblico.

Durata del beneficio

Per quanto concerne la durata del beneficio, esso decorre dal mese successivo a quello di richiesta, purché sia attivato il Patto di attivazione digitale e verrà erogato mensilmente per un periodo non superiore a 18 mesi che potrà essere rinnovato solamente per periodi ulteriori di 12 mesi.

L’importo del benefico cambia a seconda della situazione, con tale strumento sarà possibile integrare il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui o fino a 7.560 euro se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiori a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni con familiari in condizione di disabilità gravi o di non autosufficienza.

Diversamente l’integrazione del reddito potrà arrivare fino a un massimo di 3.360 euro annui o di 1.800 euro annui per i nuclei familiari residenti in abitazioni concesse in locazioni, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto dal contratto di locazione come dichiarato ai fini ISEE.

Cosa succede in caso di nuove attività lavorative

Nel momento in cui uno o più componenti del nucleo familiare abbiano un’attività di lavoro dipendente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorrerà alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui; dovranno infatti essere comunicati all’INPS solamente i redditi eccedenti tale soglia, che concorrono alla determinazione del beneficio economico.

Il soggetto beneficiario del nucleo familiare è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro se è riferita a un:

  1. rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale.

    È possibile derogare all’accettazione di un lavoro a tempo indeterminato sul territorio nazionale solamente nel caso in cui nel nucleo siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche nel caso in cui i genitori siano legalmente separati.

    In questo caso l’offerta va accettata nel limite degli 80 km o 120 minuti di trasporto con i mezzi pubblici;

  2. contratto di lavoro a tempo determinato – anche in somministrazione – se il luogo di lavoro non dista più di 80 km dal domicilio o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
  3. rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario pieno;
  4. contratto con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Se il rapporto di lavoro invece è a tempo determinato tra uno e sei mesi, l’Assegno di Inclusione sarà sospeso d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e riprenderà per il periodo residuo di fruizione al termine del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il soggetto decida di avviare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, questa dovrà essere comunicata all’INPS entro il giorno precedente l’avvio della stessa.

Il beneficiario, in caso di attivazione di un rapporto di lavoro autonomo o di attività di impresa, continuerà a percepire l’Assegno di Inclusione per le due mensilità successive a quelle della variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva della prestazione.

Successivamente la condizione occupazionale dovrà essere aggiornata ogni tre mesi.

Inoltre, i beneficiari di Assegno di Inclusione che decidono di attivare un’impresa individuale, una società di cooperativa o un’attività autonoma, per i primi 12 mesi di fruizione del beneficio potranno ottenere in unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell’Assegno di Inclusione, nel limite di 500 euro mensili.

Obblighi di istruzione

Coloro che percepiscono l’Assegno di Inclusione e che appartengono alla fascia di età compresa tra i 18 e i 29 anni, hanno anche degli obblighi in materia di istruzione.

Infatti, l’obbligo di istruzione è di almeno 10 anni, finalizzata a conseguire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

In caso di percezione di ADI, se tali soggetti non hanno adempiuto gli obblighi scolastici, sono tenuti a dimostrare l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti.

Cause di sospensione, revoca e decadenza dall’Assegno di inclusione

Come per il Reddito di Cittadinanza, esistono specifiche cause di sospensionerevoca e decadenza dalla percezione dell’Assegno di Inclusione.

Sospensione

La sospensione comporta l’interruzione della erogazione della prestazione, e può avvenire per:

  1. misura cautelare personale;
  2. provvedimenti non definitivi di condanna;
  3. latitanti e coloro che si sono sottratti volontariamente all’esecuzione della pena;
  4. non aver ottemperato agli obblighi di presentazione ai servizi competenti;
  5. in caso di accettazione dell’offerta di lavoro da uno a sei mesi.

Revoca

La revoca comporta il venir meno del diritto alla prestazione della data della domanda con conseguente obbligo di restituzione di tutti gli importi indebitamente percepiti.

In tal caso, essa è prevista in caso di dichiarazioni omesse o mendaci nella domanda di accesso al beneficio o nelle successive comunicazioni obbligatorie.

Decadenza

La decadenza comporta il venir meno dell’erogazione della prestazione dal momento di verificarsi dell’evento e si ha invece in specifiche situazioni ossia:

  • condanna in via definitiva del beneficiario per reati con pena non inferiore a un anno;
  • patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice procedura penale;
  • mancata sottoscrizione del patto di l’inclusione o patto di servizio personalizzato;
  • uno dei componenti del nucleo non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente senza giustificato motivo;
  • assenza ingiustificata a iniziative formative o ad altre iniziative di politica attiva;
  • mancata accettazione di un’offerta di lavoro per i componenti del nucleo attivabili;
  • mancate o false comunicazioni che influirebbero sulla prestazione;
  • membro del nucleo familiare che viene trovato a svolgere attività di lavoro senza aver provveduto alle comunicazioni nel corso di attività ispettive.

Le misure per favorire le assunzioni di percettori di Assegno di Inclusione

Per poter garantire un migliore accesso al mondo del lavoro, l’Assegno di Inclusione è accompagnato da una specifica misura agevolativa per i datori di lavoro che decidono di assumere tali soggetti: è previsto infatti un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 12 mesi per i datori di lavoro privati nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, nel caso in cui assumano beneficiari di Assegno di Inclusione avvalendosi di:

  1. contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno o parziale;
  2. contratto di apprendistato;
  3. trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti.

È escluso dall’esonero il versamento di premi e contributi dovuti dall’Inail.

Resta ferma comunque l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per cui l’esonero non influisce sul trattamento pensionistico futuro.

Qualora il beneficiario di Assegno di Inclusione sia licenziato, l’importo dell’esonero dovrà essere restituito se tale licenziamento avviene nei 24 mesi successivi all’assunzione, salvo che il licenziamento non avvenga per giusta causa o giustificato motivo.

L’esonero in oggetto passa al 50% e con un importo massimo di 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 12 mesi (e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro) per i datori di lavoro che assumono beneficiari di Assegno di Inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.

Si specifica che tale esonero può essere applicato solamente se il datore di lavoro inserisce l’offerta di lavoro all’interno del sistema informativo per l’inclusione sociale e Lavorativa SIISL.

Fonte: il commercialista telematico



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