Una delle conseguenze più allarmanti dell’avvento della pandemia da Covid 19, è stata la grave crisi economico finanziaria che si è abbattuta su famiglie, sui consumatori e sulle piccole imprese.
Le difficoltà economiche sono aumentate e, con essa, le situazioni di sovraindebitamento e d’insolvenza.
Ma una via d’uscita a tutto questo c’è ed è rappresentata dalla nuova procedura prevista dalla Legge n. 3/2012 (c.d. composizione della crisi da sovraindebitamento).
Ad illustrare le possibilità per evitare il tracollo finanziario è l’avvocato Filippo Luciano Carrella, con studio in Palma Campania via Nuova Sarno n. 417: “Questa procedura rappresenta una novità nell’ambito del diritto concorsuale, infatti, nell’ordinamento italiano non era prevista alcuna regolamentazione per la crisi debitoria di un soggetto privato”.
D. In che cosa consiste: “Rappresenta l’unico strumento che consente al consumatore di liberarsi, per sempre, da tutti i debiti. La procedura è applicabile a tutti i soggetti “non fallibili” come piccoli imprenditori, società sotto soglia, professionisti e privati cittadini, che si trovino in una situazione di definitiva incapacità ad adempiere al pagamento regolare dei propri debiti di qualsiasi natura”.
D. Cosa deve fare il debitore per accedere a tale procedura: “Deve richiedere, tramite un avvocato competente in materia (advisor), la nomina di un esperto (c.d. gestore della crisi) presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Coadiuvato da avvocato (advisor) e dal gestore nominato, il debitore sarà indirizzato e potrà scegliere tra tre alternative: il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti, la liquidazione del patrimonio”.
D. In cosa si differenziano queste tre procedure: “Il piano del consumatore può essere presentato solo dal “consumatore”(può essere anche una coppia di coniugi e/o una famiglia), cioè chi ha contratto debiti per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale. La proposta consisterà in un taglio consistente del debito complessivo ed in un pagamento rateizzato con importi mensili correlati all’effettive possibilità del debitore. In tal caso, l’omologa del piano da parte del giudice non richiede l’approvazione dei creditori. L’accordo di ristrutturazione può, invece, essere presentato da Società e Imprese non fallibili, per debiti contratti per l’attività, e dovrà essere approvato dal 60% dei creditori. La procedura di liquidazione dei beni, infine, prevede la nomina di un liquidatore che dovrà provvedere, con l’ausilio del debitore stesso, all’individuazione e alla vendita di parte del suo patrimonio, al fine di soddisfare parzialmente i creditori”.
D. Quali sono le conseguenze positive delle suddette procedure: “In primis, dal decreto di fissazione dell’udienza, non potranno iniziare nuove procedure esecutive e, con provvedimento del giudice, vengono sospese immediatamente anche quelle pendenti. In secondo luogo, in caso di omologa, si otterrà un taglio netto della massa debitoria complessiva e, alla fine del puntuale pagamento di quanto previsto, il debitore otterrà l’esdebitamento definitivo anche per i debiti non pagati. L’esdebitazione comporterà dunque una seconda chance per il debitore, che potrà ripartire finalmente libero dai debiti. La legge 3/2012 è infatti meglio conosciuta come “legge salva suicidi” o “legge anti usura”e, nel rispetto dei parametri richiesti, sta incontrando il favor della magistratura e rappresenta un valido aiuto per le famiglie e le piccole imprese per risollevarsi e risanarsi.”