“La Corte costituzionale ha pubblicato sul proprio sito le sentenze relative all’ammissibilità dei quesiti referendari. In particolare sull’Autonomia differenziata la sentenza dice che sarebbe stato sbagliato consentire referendum su una norma costituzionale e non su una legge ordinaria. E questo già lo si era capito dai primi commenti il mese scorso. Ma anche che a seguito della sua precedente sentenza, che aveva già chiesto la modifica di sette punti dichiarati incostituzionali, nella Legge Calderoli è intervenuta la distinzione tra materie e funzioni per cui solo le seconde si possono devolvere e per la delega sui Lep come conferma ora la Corte ‘i nuovi criteri non ci sono e quelli vigenti non hanno più efficacia’, limitando così anche seriamente anche le ‘materie non Lep’, come quelle su cui ad esempio il Veneto vorrebbe trattare ora, come la Protezione Civile. Perché se la materia come tale sarebbe non Lep, se dentro di essa si ritaglia una funzione che incide sui diritti anche per quella vanno determinati prima i Lep. Infatti, è scritto che ‘se lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia ‘non LEP’ e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (e costo standard)’. In particolare ‘su due materie non Lep non si può devolvere alcunché: il commercio con l’estero e le professioni’. Pertanto si possono ‘trasferire specifiche funzioni concernenti alcune materie ‘non LEP’, a condizione che esse non incidano su un diritto civile o sociale e che l’iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà’. In queste condizioni su cosa si sarebbe votato nel referendum? Sul Nulla! Così come completamente azzerata e da riscrivere passando dalla discussione parlamentare è la Legge sull’Autonomia differenziata. ‘Non già su una legge ordinaria modificata da una sentenza di questa Corte, ma a favore o contro il regionalismo differenziato, una radicale polarizzazione identitaria sull’autonomia differenziata come tale, e in definitiva sull’art. 116, terzo comma, Cost., che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo di revisione costituzionale’. Risultano pertanto completamente sbugiardati i deliri leghisti di questi ultimi giorni, da Calderoli a Zaia. Strappi eversivi non sono ammessi. Invitiamo comunque tutti i sinceri democratici a continuare a vigilare su questa vicenda eversiva dell’unità nazionale“. Questo quanto dichiarato tramite social dal Presidente del Partito del Sud Natale Cuccurese, a commento della sentenza della Consulta sull’ammissibilità o meno del referendum abrogativo della legge Calderoli sul regionalismo discriminatorio ai danni del Sud, e non solo del Sud.