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5 Dicembre, 2023

I risparmi e il fisco. Conosciamo lo strumento dei Pir




La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese è quanto dettato dall’art. 47 Costituzione.

Di norma, le attività finanziarie sono soggette a ritenute fiscali che, a seconda del soggetto percipiente, sono a titolo di imposta o imposta sostitutiva (quando la somma delle ritenute è sottratta ad opera di chi eroga il reddito e che rappresenta l’intera imposta dovuta; ed è il caso in cui il contribuente non ha più obbligo di dichiarare il reddito in questione) oppure a titolo di acconto (la somma delle ritenute è sottratta dal reddito ad opera di chi lo eroga (sostituto) e rappresenta una parte dell’imposta totale dovuta).

A quanto ammonta la tassazione delle rendite finanziarie?

Dal 1 luglio 2014 è stata introdotta l’aliquota del 26% in sostituzione del 20% SU TUTTE LE RENDITE FINANZIARIE, sia redditi di capitale che redditi diversi, mantenendo i casi di esclusione precedenti. *

*Casi di esclusione:

  • Titoli di Stato ed equiparati (12,50%);
  • Titoli obbligazionari emessi da stati esteri appartenenti alla White List ed Enti Territoriali (12,50%);
  • Titoli di risparmio per l’economia meridionale (5% solo sui redditi di capitale);
  • Forme di previdenza complementare nella fase di accumulo (20%);
  • Project Bond (12,50% su interessi maturati). L’equiparazione è esclusivamente riferibile al trattamento fiscale degli interessi maturati e non si estende anche a quello degli altri redditi di capitale (ad esempio, ai proventi dei contratti di riporto o pct), né a quello dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione o dal rimborso dei titoli in questione, ai quali si rende applicabile l’imposta nella misura del 26%).

Esiste un modo per non essere soggetti a ritenute?
La risposta è positiva ed è data dallo strumento dei Pir.

Cosa intendiamo esattamente con l’acronimo PIR?
PIR sta per piani individuali di risparmio.

Fortemente voluti da Assogestioni, sono stati introdotti con la Legge di Bilancio 2017 (approvata il 21/12/2016) dall’art. 1 commi 100-114. Rappresentano, quindi, uno strumento/un’opportunità utile all’investitore attento a godere dell’importante vantaggio fiscale della detassazione degli utili (no imposte sul capital gain, no imposte di successione) ed un mezzo per investire in Italia.



Le caratteristiche del piano sono: la durata minima di 5 anni dell’investimento per usufruire del risparmio fiscale e l’importo di minimo 500,00 € – massimo 30.000,00 € per anno solare e per un importo massimo totale del piano di 150.000,00 €.

Sono sottoscrivibili solo da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia;
ogni persona fisica può essere titolare di un solo PIR;
ogni piano può avere un solo titolare.

A titolo esemplificativo, calcoliamo il vantaggio fiscale di un investimento in PIR rispetto ad analogo investimento soggetto a tassazione dei redditi da capitale nella misura del 26%. Ipotizziamo un rendimento annuo lordo del 2%. Investimento 30.000,00 € per i primi 5 anni consecutivi.

Dopo 10 anni di risultati, con un capital gain di 25.818 €, il risparmio fiscale ammonta a 6.713 €; dopo 20 anni, con un capital gain di 64.321 €, il risparmio fiscale ammonta a 16.723 € e dopo 30 anni, con un capital gain di 111.256 € il risparmio fiscale ammonta a 28.927 €.

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Dott.ssa Pina Somma
Consulente Finanziario – Albo Unico dei CF delibera 774 dell’11.10.2016 cell. +39 334 3432498
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