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28 Marzo, 2024

Regione Campania :ecco cosa prevede la nuova ordinanza antiCovid



Ecco la nuova stretta della Regione Campania dopo che la curva dei contagi ha evidenziato un aumento che non cenna ad abbassarsi.

Sostanzialmente la stretta riguarda la movida e gli eventi in cui è più facile si creino assembramenti.

L’ordinanza che in questi momenti è in pubblicazione prevede che :

​”Con decorrenza immediata e fino al 7 ottobre 2020, salvo ulteriori modifiche in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

1.1.l’esercizio e la fruizione delle attività connesse a CinemaTeatri e Spettacoli dal vivo, Ristorazione e BarWedding e Cerimonie, sono subordinati alla stretta osservanza dei protocolli;

1.2.lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di n. 20 partecipanti per ciascun evento e nell’osservanza delle ulteriori misure previste dai protocolli;

1.3.a tutti gli esercizi commerciali (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati),dalle ore 22,00 è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nonché di tenere in funzione distributori automatici. Resta consentita la somministrazione al banco, nel rispetto del distanziamento obbligatorio, nonché ai tavoli, purché nel rispetto dei Protocolli vigenti. Agli esercizi che non possano garantire dette misure è fatto obbligo di chiusura alle ore 22,00;

1.4.dalle ore 22,00 alle ore 06, 00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali, nonché nelle aree prospicienti bar ed altri locali pubblici;

1.5.resta sospesa l’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse

1.6.è fatto divieto di salire a bordo dei mezzi di trasporto ai passeggeri che non indossino la mascherina. Eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono, in ogni caso, essere sanzionati in conformità a quanto previsto ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, deve essere disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine.

Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate e prorogate fino al 7 ottobre 2020 le disposizioni di cui all’Ordinanza n.72 del 24 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data. Restano altresì confermate le disposizioni di cui alle Ordinanze n.73 del 25 settembre 2020 e n.74 del 27 settembre 2020, pubblicate sul BURC nella data di adozione.

In oltre ai sensi delle ordinanze, è fatto obbligo, tra l’altro :

– di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 °C;

– per i gestori di ristoranti ed altri esercizi analoghi della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori, della rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità al fine di metterla a disposizione dell’Autorità Sanitaria, ove richiesto. ”

(Olga Vicinanza)



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